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Approvato all’unanimità il disegno di legge di modifica alla legge regionale relativa al termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio

 

Snellire e velocizzare le procedure amministrative finalizzate all’assegnazione delle sedi farmaceutiche a seguito di procedura concorsuale. Sono questi gli obiettivi delle modifiche alla legge regionale per l’apertura delle nuove farmacie. In sintesi, la modifica fa sì che l’assegnazione delle sedi farmaceutiche venga effettuata mediante atto dirigenziale del dirigente della Sezione competente in materia farmaceutica del Dipartimento promozione della salute, in luogo del Decreto del presidente della Regione.

Con alcuni emendamenti presentati dall’assessore regionale alla sanità Rocco Palese, sono state apportate delle modifiche a leggi vigenti in materia sanitaria.

In particolare, è stato stabilito che nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario siano svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore, ancorché in quiescenza.

Con un’altra modifica è stato elevato a settantadue anni il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario nelle strutture private accreditate, per far fronte all’attuale grave carenza di dirigenti medici e comunque fino al 31/12/2025. Il limite di età non si applica alle strutture autorizzate all’esercizio.

In relazione alla legge regionale che disciplina il rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico, è stato aggiunto che le disposizioni previste sono da considerarsi alternative e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e collettivo operante nella tratta di riferimento ed inoltre, le richieste di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo sono da ritenere non ammissibili.

Consiglio regionale della Puglia – esterni (fonte: https://www.consiglio.puglia.it/)

L’altra modifica è stata apportata alla norma regionale relativa ai servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi. Dunque, ai fini di una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili, non autosufficienti e psichiatrici a fini socioassistenziali presso centri diurni sanitari e sociosanitari pubblici e privati accreditati in regime di accordo contrattuale con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dai comuni o ambiti competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio.

I comuni, anche associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall’organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto nei confronti del fruitore del servizio nel rispetto della normativa sull’ISEE.

Sempre su proposta dell’assessore alla Sanità Rocco Palese è stata modificata la legge regionale di istituzione dell’Agenzia A.Re.S.S.

È stato aggiunto che l’Agenzia opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento promozione della salute. Per quanto concerne le finalità previste sulla base degli indirizzi e della programmazione del Dipartimento promozione della Salute, l’Aress è competente in materia di:

  • Gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del S.S.R. sulla base dei fabbisogni certificati dal Dipartimento salute e dei relativi piani autorizzativi assunzionali approvati dalla Giunta regionale;
  • Gestione dei procedimenti in materia di rilascio o revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale, autorizzazioni all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private in applicazione della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 e altra normativa di settore;
  • Gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento titolarità o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
  • Supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità di concerto con il Dipartimento salute.

Su proposta del consigliere Fabiano Amati è stata apportata un’altra modifica alla legge di istituzione Aress, al fine di garantire razionalizzazione, strutturazione generale, uniformità regionale ed efficienza del sistema sanitario, così come deriva dall’ordinamento vigente, e garantire la piena funzionalità e continuità assistenziale per tutti i servizi e le prestazioni previsti e nelle more dell’istituzione di Azienda Zero come previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 2074 del 6 dicembre 2021.

Pertanto, sono assegnate all’ Agenzia AReSS – le seguenti competenze:

  • le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale. Al fine d’individuare competenze professionali specifiche, le procedure di reclutamento per i direttori delle unità operative possono essere bandite a copertura del singolo fabbisogno;
  • la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative, sulla base del profilo professionale o branca specialistica d’appartenenza, favorendo l’interscambiabilità nell’offerta delle prestazioni tra le diverse articolazioni aziendali, di norma nell’ambito della stessa ASL o AOU, salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, anche utilizzando profili professionali affini e in conformità con i contratti collettivi di lavoro;
  • ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo professionale, articolazione aziendale d’impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni.

La competenza deve essere esercitata in modo da assicurare la piena funzionalità su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni, garantendo le attuali sedi di lavoro della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, a prescindere dagli incarichi nelle diverse articolazioni aziendali, anche amministrative, nel rispetto dei profili professionali, oppure affini, e in conformità con i contratti collettivi di lavoro e assicurando le indennità o gli incentivi previsti.

In via transitoria, appartiene all’AReSS la gestione delle procedure di reclutamento della dirigenza medica, non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024.

La Giunta regionale può attribuire tutte le competenze, diversamente dall’AReSS ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche a una delle sei direzioni strategiche, purché nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste.

Con un emendamento aggiuntivo sottoscritto da diversi consiglieri si è provveduto a riconoscere al presidente della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della crimimalità in Puglia, la stessa indennità di funzione dei presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. A ciò si provvede con una dotazione di 10.800,00 euro sul bilancio regionale 2024 e di 14.0000,00 euro sui successivi bilanci 2025 e 2026.

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